Un professionista, coordinatore regionale presso un Ente Previdenziale, ha richiesto una doppia indennità di coordinamento per aver svolto anche un incarico di coordinamento provinciale. La Corte d'Appello aveva negato tale cumulo, applicando il principio di onnicomprensività della retribuzione. La Corte di Cassazione, pur correggendo l'errore sull'applicabilità di tale principio ai non dirigenti, ha comunque respinto il ricorso del professionista. Ha stabilito che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) prevede un'unica indennità di coordinamento, non cumulabile per incarichi svolti nella medesima area di responsabilità. L'incarico regionale assorbiva quello provinciale, e la retribuzione complessiva era congrua.
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