La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto di una domanda di riscatto basata sulla presunta violazione della prelazione agraria. I ricorrenti, coltivatori diretti, lamentavano la mancata notifica della vendita di un fondo confinante. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato due criticità insuperabili: la mancata riproposizione delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni, che ne ha determinato la rinuncia implicita, e il mancato assolvimento dell'onere della prova riguardo alla condizione negativa di non aver venduto fondi nel biennio precedente. Inoltre, è emersa la natura edificatoria del terreno, fattore che esclude per legge il diritto di prelazione agraria.
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