La Cassazione chiarisce i limiti del controllo giudiziario volontario. Un'azienda, colpita da un'interdittiva antimafia divenuta definitiva, non può chiedere questa misura di prevenzione se impugna il successivo diniego di revisione da parte della Prefettura. La legge, infatti, riserva la possibilità di accedere al controllo giudiziario solo alle imprese che contestano l'interdittiva *originaria*, prima che questa diventi inoppugnabile. La Corte ha stabilito che impugnare il diniego di revisione è una situazione giuridicamente diversa e più debole rispetto all'impugnazione del primo provvedimento. Di conseguenza, il ricorso dell'azienda è stato respinto, confermando che la porta del controllo giudiziario si chiude una volta che l'interdittiva iniziale è consolidata da una decisione giudiziaria definitiva.
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