La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un investitore che chiedeva la restituzione di oro oggetto di sequestro preventivo. La Corte ha stabilito che, una volta che il bene fungibile (oro) è stato venduto e il ricavato versato al Fondo Unico di Giustizia, il diritto del terzo sequestro si trasforma in un mero diritto di credito. L'investitore, seppur in buona fede, deve quindi far valere le sue ragioni nell'apposita procedura di verifica dei crediti, non potendo più ottenere la restituzione del bene specifico. L'appello è stato inoltre ritenuto inammissibile perché ripropositivo di questioni già decise.
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