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Iscrizione Alla Gestione Separata

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35 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Iscrizione alla Gestione separata: l’avvocato perde contro l’INPS
Un avvocato ha contestato la richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010, eccependo la prescrizione del credito e contestando l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista. I giudici hanno chiarito che l'Iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per tutti i professionisti che non versano alla propria cassa previdenziale contributi utili a creare una pensione. Inoltre, la prescrizione dei contributi decorre solo dalla scadenza effettiva del termine di pagamento, che può essere prorogato da decreti governativi, spostando in avanti il tempo utile per l'INPS per richiedere le somme. Infine, la mancata riproposizione in appello della questione sulle sanzioni ha creato un giudicato definitivo, impedendo l'applicazione di successive sentenze favorevoli della Corte Costituzionale.
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Iscrizione alla Gestione Separata: conta l’abitualità, non il reddito
L'Ente Previdenziale ha richiesto l'iscrizione alla Gestione Separata a un professionista per l'attività svolta nel 2010. Il professionista, iscritto all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, si è opposto evidenziando un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha annullato la richiesta di pagamento, ritenendo che sotto tale soglia l'attività fosse occasionale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente. I giudici hanno chiarito che l'iscrizione alla Gestione Separata per chi esercita una professione ordinistica dipende dall'abitualità dell'attività e non dal reddito prodotto. La soglia dei 5.000 euro rileva solo per i lavoratori autonomi occasionali. La sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame dell'abitualità.
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Iscrizione alla Gestione separata: obbligatoria anche sotto i 5.000 euro
Un avvocato si opponeva alla richiesta dell'INPS di pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2010. Il professionista sosteneva che il reddito annuo inferiore a 5.000 euro escludesse l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e che il credito dell'ente fosse prescritto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata scatta per l'esercizio abituale della professione, a prescindere dal reddito minimo, che rileva solo per le attività occasionali. Inoltre, la proroga governativa del termine di pagamento sposta in avanti la decorrenza della prescrizione quinquennale. L'avvocato perde la causa e deve pagare i contributi, le sanzioni e le spese legali.
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Iscrizione alla Gestione separata: stop se il reddito è minimo
Un libero professionista ha contestato la richiesta di pagamento di contributi previdenziali avanzata dall'Ente Previdenziale per l'anno 2011. L'Ente sosteneva l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata sulla base della sola titolarità di partita IVA e iscrizione all'albo, nonostante un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista. I giudici hanno chiarito che l'esiguità del reddito è un forte indizio di occasionalità dell'attività e che l'onere di provare l'abitualità spetta all'Ente. Inoltre, la Suprema Corte ha accertato la prescrizione del credito, poiché la richiesta di pagamento è stata notificata oltre il termine di cinque anni dalla scadenza del versamento originario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione Separata: INPS perde sulle sanzioni
L'ente previdenziale ha richiesto a una lavoratrice autonoma il pagamento di contributi e sanzioni per l'anno 2010 in relazione all'iscrizione alla Gestione Separata. Il Tribunale prima e la Corte d'Appello poi hanno annullato le sanzioni inflitte alla lavoratrice. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione contestando unicamente la decorrenza della prescrizione dei contributi. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che l'ente non ha impugnato la vera motivazione della sentenza d'appello, ovvero l'illegittimità delle sanzioni, concentrandosi invece su un aspetto (la prescrizione) privo di reale utilità pratica per l'istituto, dato che l'interruzione del termine era già stata accertata a suo favore. Vince la lavoratrice, che non dovrà pagare le sanzioni.
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Iscrizione alla Gestione Separata: INPS perde contro l’avvocato
L'INPS ha richiesto a un avvocato l'iscrizione alla Gestione Separata per l'attività professionale svolta, nonostante i redditi fossero inferiori alle soglie minime previste per l'iscrizione alla Cassa Forense. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale poiché non aveva contestato tutte le ragioni della decisione di primo grado. La Corte di Cassazione ha confermato questa pronuncia, dichiarando inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno ribadito che, se una sentenza si fonda su più ragioni autonome, il ricorrente deve contestarle tutte efficacemente, pena l'inammissibilità dell'intero gravame. Di conseguenza, l'avvocato non è tenuto a versare i contributi richiesti dall'ente previdenziale.
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Iscrizione alla Gestione separata: INPS perde sui redditi minimi
L'Ente Previdenziale ha richiesto il pagamento di contributi a un Professionista, iscritto all'albo degli avvocati ma non alla cassa di categoria, ritenendo obbligatoria l'Iscrizione alla Gestione separata per gli anni in cui ha esercitato la professione. Il Professionista si è opposto evidenziando un reddito annuo inferiore a 5.000 euro e il carattere occasionale dell'attività. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che spetta all'ente dimostrare l'abitualità dell'attività professionale. Poiché tale accertamento spetta ai giudici di merito, la Cassazione non può riesaminarlo. L'Ente Previdenziale perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Iscrizione alla Gestione separata: INPS perde contro l’avvocato
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un professionista iscritto all'Albo degli Avvocati ma non alla Cassa Forense, il quale aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata richiede la prova dell'esercizio abituale dell'attività professionale. Poiché l'ente previdenziale non ha dimostrato tale abitualità, e in presenza di un reddito sotto la soglia minima, l'obbligo contributivo non sussiste. Il professionista ottiene così l'annullamento dell'addebito e l'INPS viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Iscrizione alla Gestione Separata: obbligo sotto i 5.000 euro
Un ingegnere, dipendente pubblico e iscritto all'albo, svolge attività libero-professionale producendo un reddito annuo inferiore a 5.000 euro. L'INPS richiede il pagamento dei contributi previdenziali, ma i giudici di merito ritengono non dovuta la somma a causa del basso reddito. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dipende dall'abitualità dell'attività e non dal superamento della soglia dei 5.000 euro. Quest'ultimo limite si applica solo alle attività occasionali. La Suprema Corte cassa la sentenza e rinvia alla Corte d'Appello per verificare se l'attività del professionista fosse abituale o occasionale.
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Iscrizione alla Gestione separata: quando scatta l’obbligo
L'INPS ha richiesto a un professionista il pagamento dei contributi per gli anni 2009 e 2010. Il professionista riteneva di non dover pagare in quanto già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria per il lavoro dipendente. La Corte di Cassazione ha invece stabilito che sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'attività libero-professionale che non comporta il versamento di contributi capaci di generare una pensione autonoma. Inoltre, la Corte ha chiarito che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, tenendo conto di eventuali proroghe governative (come quella del 2010 per i redditi 2009), e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione Separata: reddito basso ma contributi dovuti
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, per i redditi prodotti negli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello aveva escluso l'obbligo contributivo poiché il reddito annuo era inferiore a 5.000 euro, ritenendo l'attività occasionale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'esiguità del reddito non dimostra da sola l'occasionalità del lavoro. L'abitualità dell'attività professionale va valutata all'inizio (ex ante) tramite indizi come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non solo alla fine (ex post) in base al guadagno. Di conseguenza, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata deve essere rivalutato dal giudice di merito applicando questi corretti criteri.
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Iscrizione alla Gestione separata: INPS vince contro l’ingegnere
Un ingegnere libero professionista contestava la pretesa dell'INPS di riscuotere i contributi previdenziali per gli anni 2005 e 2006. Il professionista sosteneva di non essere obbligato all'Iscrizione alla Gestione separata poiché versava già il contributo integrativo di solidarietà alla cassa di categoria (INARCASSA), essendo contemporaneamente iscritto a un'altra forma di previdenza obbligatoria per il suo lavoro principale. La Corte d'Appello gli aveva dato ragione. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che il semplice versamento del contributo integrativo non esonera dall'obbligo previdenziale. Di conseguenza, i professionisti che non versano contributi soggettivi utili alla pensione presso la propria cassa professionale sono comunque obbligati all'Iscrizione alla Gestione separata INPS. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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Iscrizione alla Gestione Separata: conta l’abitualità, non il reddito
Un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, contesta la richiesta dell'Ente Previdenziale di iscriversi alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello esclude l'obbligo per il 2009 poiché il reddito era inferiore a 5.000 euro, ma conferma l'obbligo per il 2010 senza pronunciarsi sulla prescrizione sollevata dal professionista. La Cassazione accoglie entrambi i ricorsi. Chiarisce che l'iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti dipende dall'abitualità dell'attività (valutata ex ante con indizi come la partita IVA) e non dal superamento della soglia di 5.000 euro, che si applica solo alle attività occasionali. Inoltre, stabilisce che la prescrizione dei contributi previdenziali, operando di diritto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La causa viene rinviata per un nuovo esame.
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Iscrizione alla Gestione Separata: no se il reddito è minimo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a una Professionista l'iscrizione alla Gestione Separata per l'anno 2009, nonostante un reddito inferiore a 5.000 euro e la mancata iscrizione alla Cassa Forense. La Corte d'Appello ha ritenuto che il basso reddito indicasse l'occasionalità dell'attività, escludendo l'obbligo contributivo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente Previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione Separata richiede l'esercizio abituale della professione. Il reddito sotto la soglia dei 5.000 euro costituisce un valido indizio per escludere l'abitualità, che va accertata in concreto e non sulla base di semplici presunzioni legali automatiche. Vince la Professionista, con condanna dell'Ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Iscrizione Gestione Separata: non dichiarare non è frode automatica
La Corte di Cassazione interviene sul caso di un professionista, già iscritto alla propria cassa di categoria, a cui l'INPS richiedeva i contributi per l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: l'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non equivale automaticamente a un occultamento doloso del debito, atto a sospendere la prescrizione. Viene ribadito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sorge per l'esercizio abituale di un'attività professionale non coperta da altra contribuzione obbligatoria, a prescindere dal reddito prodotto. La Corte ha quindi annullato la decisione precedente, richiedendo una nuova valutazione dei fatti specifici, come l'effettiva abitualità dell'attività svolta dal professionista.
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