Due contribuenti impugnano alcune cartelle esattoriali scaturite da un avviso di accertamento per presunta elusione fiscale. I ricorrenti contestano la legittimità della riscossione provvisoria avviata prima della sentenza di primo grado. Durante il giudizio di legittimità, l'Agenzia delle Entrate adotta un provvedimento di autotutela parziale. I debitori pagano integralmente l'importo ricalcolato, definendo la pendenza. Di conseguenza, l'ente fiscale esegue il totale sgravio della cartella di pagamento originaria. Le parti chiedono la chiusura anticipata della causa. La Suprema Corte accerta il sopravvenuto difetto di interesse e dichiara inammissibile il ricorso, compensando interamente le spese di lite ed escludendo l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.
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