L'Agenzia delle Entrate ha accertato in capo a un contribuente un maggior reddito per locazioni non dichiarate. Il contribuente ha impugnato l'atto negando la proprietà degli immobili. Successivamente, l'amministrazione ha disposto lo sgravio dell'iscrizione a ruolo delle somme, ma non l'annullamento dell'atto impositivo. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che lo sgravio estinguesse la pretesa, dichiarando cessata la materia del contendere. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso delle Entrate, chiarendo che lo sgravio dell'iscrizione a ruolo e l'annullamento in autotutela sono istituti differenti. La semplice riduzione del debito non cancella l'intero accertamento originario, che rimane valido per la parte residua. Il processo deve quindi proseguire davanti al giudice di merito per valutare la fondatezza della pretesa fiscale residua.
Continua »