La Cassazione ha stabilito che l'ente gestore del Fondo di Garanzia per le PMI può procedere con la riscossione coattiva nei confronti del fideiussore (garante) senza necessità di un titolo esecutivo preventivo. Questo potere deriva dalla natura pubblicistica del credito, finalizzato a reintegrare le risorse pubbliche. La Corte ha chiarito che questa procedura è sempre stata applicabile, anche prima delle modifiche legislative del 2015, confermando la legittimità dell'azione di recupero.
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