Una società di servizi ha impugnato una cartella di pagamento relativa a tasse automobilistiche del 2011, eccependo l'avvenuta prescrizione triennale. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale hanno confermato l'annullamento del debito. Tuttavia, il giudice d'appello ha disposto la compensazione spese lite utilizzando la formula generica 'sussistono giuste ragioni'. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3429/2023, ha accolto il ricorso della contribuente. Gli Ermellini hanno stabilito che la compensazione richiede l'indicazione di gravi ed eccezionali ragioni, specificamente motivate, e non può basarsi su clausole di stile. La sentenza è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria per una nuova valutazione conforme ai principi di legge.
Continua »