L'Amministratore di una società edile fallita è stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. L'imputato aveva pagato fatture per lavori mai eseguiti da alcune aziende subappaltatrici, simulando contratti di appalto, e aveva trasferito fondi a un'altra società da lui gestita. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo che spetta all'amministratore dimostrare la reale e lecita destinazione del denaro uscito dalle casse sociali. In mancanza di prove documentali sui pagamenti e sui lavori eseguiti, la distrazione dei beni si considera provata. Inoltre, la Corte ha ribadito che per questo reato non serve dimostrare il nesso causale tra la distrazione e il fallimento, essendo sufficiente il dolo generico, ossia la volontà di sottrarre risorse alla garanzia dei creditori. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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