Gli Eredi hanno affidato a Il Notaio l'incarico di redigere l'atto di accettazione con beneficio d'inventario. Successivamente, hanno rifiutato di pagare il saldo del compenso e hanno chiesto il risarcimento dei danni, sostenendo che il professionista non avesse redatto l'inventario entro i tre mesi previsti dalla legge, facendoli decadere dal beneficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli eredi, confermando che l'incarico di ricevere l'accettazione con beneficio d'inventario non include automaticamente quello di redigere l'inventario stesso, trattandosi di due atti distinti che richiedono mandati separati. Il notaio ha l'obbligo di informare il cliente sui termini di legge, ma non può procedere all'inventario senza uno specifico e autonomo incarico. Gli eredi sono stati condannati a pagare il compenso professionale e le spese di giudizio.
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