Un gruppo di infermieri ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro, un'azienda sanitaria pubblica, per ottenere il rimborso della tassa annuale di iscrizione all'albo professionale. Sebbene i tribunali di primo e secondo grado avessero dato ragione agli infermieri, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. Con l'ordinanza in esame, ha stabilito che non spetta alcun rimborso per l'iscrizione all'albo degli infermieri, poiché tale iscrizione non è nell'interesse esclusivo del datore di lavoro, a differenza di quanto accade per gli avvocati dipendenti pubblici. La spesa rimane quindi a carico del singolo professionista.
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