Gli eredi di un promissario acquirente hanno chiesto al tribunale l'accertamento dell'avvenuta usucapione di un immobile. L'originario acquirente aveva ricevuto le chiavi dell'appartamento nel 1980 a seguito di un contratto preliminare, occupandolo con la famiglia per oltre vent'anni fino alla morte. La proprietaria e un creditore pignorante si sono opposti alla domanda. I giudici di merito hanno respinto la richiesta degli eredi, escludendo la presenza di un possesso utile. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto. La consegna anticipata del bene prima del rogito notarile costituisce una mera detenzione qualificata fondata su un comodato funzionale. Vivere nell'immobile, curare il giardino, pagare le spese condominiali e omettere la restituzione delle chiavi non equivalgono a un atto di opposizione. Senza una formale interversione del possesso non può maturare alcun acquisto della proprietà a titolo originario.
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