Un individuo acquisisce un appartamento e gli viene richiesto da un'impresa di pagare lavori approvati dal condominio prima del suo acquisto. La Cassazione chiarisce che per i debiti condominiali preesistenti, il nuovo proprietario non è responsabile. La Corte stabilisce che il nuovo proprietario può opporsi all'esecuzione forzata basata su una sentenza contro il condominio, sollevando l'eccezione personale di non essere il debitore al momento in cui l'obbligazione è sorta.
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