Un collezionista avvia un'azione di rivendicazione per ottenere la restituzione di un'opera fotografica d'arte. La detentrice originaria dichiara di aver consegnato l'opera a un terzo, il quale sostiene di averla già rivenduta prima della causa. Il collezionista chiede allora, in via subordinata, il pagamento del controvalore dell'opera, contestando anche il ritardo colpevole nella denuncia di furto. I giudici di merito ritengono la domanda tardiva e inammissibile. La Corte di Cassazione, invece, accoglie il ricorso del collezionista. I giudici stabiliscono che, se si contestano profili di responsabilità e malafede della controparte, la richiesta del controvalore non è una semplice tutela sostitutiva ma una vera domanda di risarcimento del danno, pienamente ammissibile. La sentenza viene cassata con rinvio.
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