La Corte di Cassazione ha stabilito che una persona condannata in un altro Stato UE non può avviare direttamente in Italia la procedura giudiziaria per il riconoscimento della sentenza straniera al fine di scontare qui la pena. La normativa europea conferisce una mera facoltà, non un obbligo per gli Stati membri, di prevedere l'iniziativa del privato. Secondo la legge italiana, l'impulso deve provenire dallo Stato estero o dal Ministero della Giustizia, sebbene il condannato possa sollecitare tali autorità ad agire.
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