Una funzionaria pubblica, indagata per peculato e truffa, impugna l'ordinanza del Tribunale che ha rigettato la richiesta di sospensione dal servizio avanzata dal Pubblico Ministero. Pur avendo ottenuto un esito favorevole, ovvero la mancata applicazione della misura, la dipendente contesta il riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, temendo ripercussioni sul procedimento disciplinare e sulla scelta dei riti alternativi. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse ad impugnare. La Suprema Corte ribadisce che l'interesse deve essere concreto e attuale, volto a rimuovere un pregiudizio effettivo. Non rileva, ai fini penali, il timore di conseguenze extrapenali o disciplinari derivanti da un provvedimento che ha comunque negato la misura cautelare. La ricorrente viene condannata al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
Continua »