Una società impugna un atto esattoriale ma, nelle more dell'appello, richiede un piano a rate per evitare pignoramenti imminenti. I giudici tributari regionali dichiarano estinto il processo per cessazione della lite, considerando la richiesta come una rinuncia implicita all'azione giudiziaria. La Corte di Cassazione ribalta la decisione e chiarisce che la rateizzazione del debito tributario non cancella l'interesse a contestare le somme. Il pagamento frazionato, se privo di un'esplicita rinuncia formale, rappresenta soltanto un rimedio cautelare per arginare l'esecuzione forzata. I Supremi Giudici accolgono il ricorso dell'azienda e ordinano un nuovo processo d'appello per esaminare il merito della vertenza fiscale.
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