La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 656/2024, ha stabilito che un assegno in garanzia costituisce valida prova scritta per ottenere un decreto ingiuntivo. L'ammissione del creditore che il prestito garantito dall'assegno fosse destinato a una società e non direttamente al firmatario, non costituisce una confessione idonea a liberare il debitore/garante. La Corte ha inoltre chiarito che, per aversi novazione, è necessaria una chiara volontà di estinguere l'obbligazione precedente, non bastando una clausola generica in un accordo successivo relativo a rapporti diversi.
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