Un imprenditore, condannato per concorso in importazione illecita di prodotti petroliferi, ha presentato ricorso in Cassazione. Sosteneva che le prove a suo carico, derivanti da intercettazioni, fossero inutilizzabili perché disposte in un altro procedimento per reati diversi (riciclaggio). La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la condanna. Ha stabilito il principio sulla piena utilizzabilità intercettazioni altro procedimento quando i fatti storici, l'oggetto dell'indagine e i protagonisti coincidono. L'imprenditore non era un semplice cliente finale, ma un concorrente consapevole dell'attività illecita, data la sistematicità degli acquisti e l'assenza di documentazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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