La Corte di Cassazione ha confermato la validità delle intercettazioni ambientali in un caso di associazione mafiosa, chiarendo l'ambito di applicazione della nozione di 'criminalità organizzata' alla luce del D.L. n. 105/2023. Il ricorso di un indagato, che contestava l'utilizzabilità delle prove raccolte tramite captatore informatico e la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è stato rigettato. La Corte ha stabilito che la nuova normativa ha natura di interpretazione autentica, estendendo retroattivamente il regime derogatorio delle intercettazioni anche ai reati aggravati dal metodo mafioso, e ha ritenuto sufficienti gli elementi probatori, comprese le dichiarazioni di una collaboratrice di giustizia.
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