Un cittadino ha promosso ricorso per cassazione contro un Ente Locale per ottenere il risarcimento dei danni. L'Ente Locale aveva precedentemente chiamato in causa la propria compagnia assicuratrice a titolo di garanzia. Nel depositare l'impugnazione finale, il cittadino ha notificato l'atto solo all'Ente Locale, omettendo la notifica alla società assicuratrice. La Corte di Cassazione ha rilevato la presenza di un litisconsorzio necessario processuale. Poiché la compagnia ha preso parte attiva nei precedenti gradi di giudizio, la causa non può essere decisa senza la sua presenza. Di conseguenza, i giudici hanno ordinato al ricorrente di sanare il vizio notificando il ricorso all'assicurazione entro trenta giorni, rinviando l'udienza.
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