La Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 giugno 2024, ha dichiarato un ricorso inammissibile avverso una sentenza della Corte d'Appello di Genova. L'imputato contestava la qualificazione giuridica del reato come truffa e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo generico, in quanto non si confrontava con le argomentazioni della corte di merito, e il secondo manifestamente infondato, confermando la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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