L'Ente Regionale ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una Società Chimica per ottenere il risarcimento spese di bonifica e potabilizzazione dell'acqua contaminata da sostanze PFAS, per un totale di circa 4,8 milioni di euro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Ente. La decisione si basa sul fatto che, all'epoca dei fatti, la legge non prevedeva limiti di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per i PFAS, rendendo inapplicabili le procedure di bonifica d'ufficio. Inoltre, le spese sostenute dall'Ente riguardavano interventi idrici generali e non specifiche opere di risanamento del sito inquinato. Infine, la legittimazione ad agire per il danno ambientale spetta esclusivamente al Ministero dell'Ambiente e non agli enti locali. L'Ente Regionale è stato condannato a pagare le spese di lite.
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