La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso presentato contro la quantificazione della pena. La decisione si fonda sul principio che, quando la sanzione penale è fissata in una misura media o prossima al minimo edittale, non è richiesta una motivazione analitica da parte del giudice di merito. La scelta rientra nella sua discrezionalità e non è sindacabile in sede di legittimità. A seguito della dichiarazione di inammissibilità ricorso, il proponente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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