Una società ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo la nullità della notifica dell'atto presupposto, ricevuta tramite un indirizzo PEC dell'Agenzia della Riscossione non presente nei pubblici elenchi (INI-PEC). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la notifica PEC è valida se raggiunge il suo scopo. L'assenza dell'indirizzo del mittente dai registri pubblici non invalida la notifica di per sé, a meno che il destinatario non dimostri di aver subito un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa, cosa non avvenuta nel caso di specie.
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