La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10017 del 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la sua condotta non poteva essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La differenza cruciale risiede nell'intento dell'agente: in questo caso, egli mirava a un "ingiusto profitto", consapevole che la sua pretesa non era legalmente tutelabile, distinguendosi così dalla situazione in cui si agisce per far valere un diritto legittimo, seppur con mezzi illeciti. L'ordinanza ribadisce un principio fondamentale per distinguere le due fattispecie di reato.
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