Un dipendente universitario si è rivolto alla Cassazione per la cessazione di un'indennità perequativa e per un vizio di notifica. La Corte ha respinto il motivo processuale, distinguendo tra notifica nulla (sanabile) e inesistente. Ha però accolto il ricorso nel merito, affermando che la clausola di salvaguardia del CCNL protegge i diritti economici già maturati, come l'indennità perequativa, che deve essere conservata come assegno personale riassorbibile. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova decisione.
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