La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32844/2024, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti da una società. La Corte ha chiarito che, sebbene la legge presuma che tali spese siano di pubblicità, spetta al giudice di merito valutarne l'effettiva esistenza e l'inerenza. In questo caso, prove come fotografie e una precedente assoluzione penale sono state ritenute sufficienti a dimostrare la realtà dell'operazione, rendendo la valutazione del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità.
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