Un imprenditore è stato condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta per aver utilizzato fatture relative a operazioni inesistenti. Nel suo ricorso alla Corte di Cassazione, ha contestato l'utilizzabilità delle dichiarazioni di un testimone e la mancanza delle fatture fisiche come prova. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo che per la configurazione del reato di dichiarazione fraudolenta è sufficiente la registrazione delle fatture false nelle scritture contabili, non essendo necessaria la loro conservazione fisica. Inoltre, ha confermato la validità della testimonianza, poiché al momento delle dichiarazioni non sussistevano chiari indizi di reità a carico del testimone.
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