Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito la nullità dei contratti swap quando l'intermediario omette di indicare elementi essenziali come il valore iniziale (mark to market), i costi impliciti e gli scenari probabilistici. Nel caso esaminato, una società alberghiera aveva stipulato un contratto derivato con un istituto di credito. La Suprema Corte, riformando la decisione di merito che aveva concesso solo un risarcimento, ha dichiarato la nullità strutturale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, sottolineando che la trasparenza su tutti i costi e i rischi è un requisito di validità e non solo un obbligo informativo.
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