La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di cambio appalto, il datore di lavoro subentrante non è tenuto a corrispondere l'intera indennità una tantum per la vacanza contrattuale, ma solo la quota relativa al periodo in cui il lavoratore ha prestato servizio alle sue dipendenze. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'azienda, affermando il principio di proporzionalità e respingendo la tesi che l'obbligazione dovesse gravare integralmente sull'ultimo datore di lavoro.
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