Un'azienda agricola, nel ruolo di conduttore, ha realizzato una cantina e altre opere migliorative su un terreno preso in affitto. Dopo la dichiarazione di nullità del contratto di affitto, il conduttore ha chiesto il rimborso delle spese al proprietario per arricchimento senza causa. Il proprietario ha eccepito l'incompetenza del tribunale ordinario a favore della Sezione Specializzata Agraria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del conduttore, stabilendo che le controversie relative ai miglioramenti eseguiti in costanza di rapporto, anche se fondate su norme generali come l'arricchimento senza causa dopo la nullità dell'accordo, rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di contratti agrari. Questa materia richiede infatti la valutazione tecnica di esperti del settore agricolo. Pertanto, la causa deve essere trattata dal giudice agrario.
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