La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2446/2024, ha chiarito i limiti della cessazione della materia del contendere. Ha stabilito che un accordo sindacale, non sottoscritto dai lavoratori in causa o dal loro sindacato, non è sufficiente a determinare la fine del processo, in quanto manca il venir meno dell'interesse delle parti a una decisione nel merito. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva erroneamente dichiarato estinto il giudizio, rinviando la causa per una nuova valutazione.
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