Una fondazione di ricerca scientifica ha citato in giudizio una ASL e la Regione per il rimborso dell'indennità di esclusività medica pagata ai propri medici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei gradi inferiori. La Corte ha stabilito che tale indennità rientra nei tetti di spesa concordati e non può essere considerata una spesa "extra budget". Inoltre, la fondazione non ha fornito la prova, a suo carico, che i finanziamenti statali specifici, condizione per il rimborso, fossero stati effettivamente erogati alla Regione.
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