Un assicurato ha citato in giudizio la sua compagnia assicurativa per ottenere l'indennizzo a seguito del furto della sua auto. Inizialmente, l'assicurazione aveva negato il pagamento a causa di un fermo amministrativo sul veicolo. Durante il processo, la compagnia ha anche contestato l'effettivo accadimento del furto. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei giudici di merito, ha respinto il ricorso, affermando che l'onere della prova furto spetta sempre e comunque all'assicurato. Quest'ultimo avrebbe dovuto fornire prove concrete del furto sin dall'inizio della causa, non potendo fare affidamento esclusivamente sulla denuncia presentata alle autorità.
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