Una società del settore energetico, dopo aver subito la revoca definitiva degli incentivi, viene citata in giudizio dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la restituzione delle somme già percepite. La Corte di Cassazione, con una decisione fondamentale, chiarisce la questione della giurisdizione. Stabilisce che, una volta esaurito il potere della Pubblica Amministrazione con l'atto di revoca, la successiva azione per la restituzione incentivi energetici non è più di competenza del giudice amministrativo (TAR). Si tratta, invece, di una normale azione di recupero crediti basata su un pagamento non più dovuto (indebito oggettivo), che rientra nella giurisdizione del giudice civile ordinario. Vince quindi la Società sul punto della giurisdizione, e la causa dovrà essere riproposta davanti al tribunale civile.
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