Il Tribunale di Milano ha stabilito che un indebito assistenziale non deve essere restituito se il cittadino ha agito in buona fede, comunicando i propri redditi tramite dichiarazione fiscale. L'ente previdenziale, avendo l'onere di conoscere tali dati, non può richiedere la restituzione delle somme erogate per carenza dei requisiti reddituali se non prova il dolo del percipiente. La richiesta di rimborso è stata quindi respinta e l'ente condannato a restituire le somme trattenute e a pagare le spese legali.
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