Un contribuente impugna una cartella di pagamento per una tassa automobilistica. Il tribunale di primo grado annulla l'atto per prescrizione. In appello, la decisione viene ribaltata per l'omissione del reclamo tributario preliminare. La Corte di Cassazione, tuttavia, cassa la sentenza d'appello, stabilendo che la norma sul reclamo tributario non era applicabile in quanto dichiarata incostituzionale. Viene così confermato l'annullamento della cartella per prescrizione, divenuto definitivo.
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