La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto di un ricorso relativo a un'opposizione agli atti esecutivi promossa contro un istituto di credito. La controversia riguardava principalmente la tardività dell'eccezione di incompetenza territoriale e la nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. La Suprema Corte ha ribadito che l'incompetenza territoriale, anche se legata al foro del consumatore, deve essere eccepita a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Inoltre, è stata confermata la nullità del precetto qualora non sia accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, come previsto dall'art. 479 c.p.c., sottolineando l'importanza del rispetto delle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado.
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