La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31776/2023, ha stabilito principi fondamentali sull'incompatibilità avvocato e pubblico impiego. Ha chiarito che la violazione del divieto di esercitare la professione forense per un dipendente pubblico integra di per sé un illecito disciplinare, senza necessità di provare un danno specifico, poiché il pericolo di conflitto di interessi è presunto dalla legge. Inoltre, ha affermato che l'obbligo di restituire i compensi percepiti dall'attività professionale illecita si applica anche ai dipendenti part-time, poiché l'eccezione prevista dalla normativa vale solo per le attività secondarie legittimamente autorizzate.
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