La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava l'incompatibilità del giudice. L'imputato sosteneva che il giudice, avendo manifestato dissenso su una prima proposta di patteggiamento poi modificata in udienza, fosse divenuto incompatibile. La Corte ha chiarito che non vi è stata incompatibilità del giudice, poiché le parti hanno formulato un nuovo accordo, di fatto sostituendo il precedente, che è stato poi ratificato. Non si è trattato di un rigetto formale, ma di una novazione dell'accordo, che non genera cause di incompatibilità. Inoltre, l'eventuale incompatibilità non è un motivo valido per impugnare una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448 cod.proc.pen.
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