Una contribuente si opponeva a un pignoramento per un vizio di notifica (file PDF anziché P7M). Il Tribunale accoglieva l'opposizione. L'Agenzia delle Entrate proponeva appello, che veniva accolto. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha cassato la decisione d'appello, stabilendo l'inappellabilità della sentenza di primo grado. La Corte ha chiarito che le decisioni sulle opposizioni agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), che contestano le modalità formali dell'esecuzione, non sono appellabili, e l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
Continua »