Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato contro una sentenza della Corte d'Appello. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente. La Corte ha stabilito che la valutazione di merito del giudice precedente, che aveva escluso l'ipotesi della lieve entità del fatto basandosi su una recente pronuncia della Corte Costituzionale, è corretta, logica e non sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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