Un Ricorrente, già condannato per associazione di tipo mafioso e traffico di stupefacenti, ha presentato un ricorso penale per contestare la pena a lui inflitta, in particolare l'applicazione della recidiva e l'aumento per la continuazione dei reati. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi infondati. La sentenza ha confermato che le decisioni sulla pena erano già state adeguatamente motivate, considerando i precedenti penali del Ricorrente e la sua pericolosità sociale, rendendo la contestazione sull'inammissibilità ricorso penale inevitabile.
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