Un individuo è stato condannato per ricettazione, avendo unito un motore rubato a un altro ciclomotore. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la correlazione tra accusa e sentenza, la valutazione dei fatti, la pena e la prescrizione del reato. La Corte ha dichiarato l'inammissibilità ricorso penale. Ha ritenuto i motivi ripetitivi, volti a una non consentita rilettura dei fatti e infondati, come per la prescrizione, sospesa per 454 giorni. Il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.
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