La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso penale proposto contro una sentenza del Tribunale. La decisione sottolinea che, quando l'inammissibilità è attribuibile a colpa del ricorrente, scatta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma a titolo sanzionatorio in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata a tremila euro.
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