Una società conduttrice, citata in giudizio per canoni di locazione non pagati, si difendeva sostenendo la risoluzione del contratto e la sua sostituzione con un accordo di 'property management'. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello respingevano la tesi della conduttrice. La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione presentato dalla società, principalmente per violazione del principio di autosufficienza. La ricorrente non ha trascritto né localizzato adeguatamente i documenti posti a fondamento del proprio ricorso, impedendo alla Corte di valutarne la fondatezza. La decisione ribadisce che il ricorso deve essere completo e non può richiedere un riesame dei fatti.
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