Una società fornitrice di servizi idrici si opponeva a un decreto ingiuntivo di un Comune, avanzando una domanda riconvenzionale per compensare un controcredito. La Corte d'Appello ha riqualificato la domanda come azione di indebito arricchimento, dichiarandola tardiva. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso della società, evidenziando come i motivi presentati fossero formalmente errati. In particolare, le censure relative all'interpretazione degli atti e alla violazione dell'onere della prova non rispettavano i rigorosi requisiti richiesti per il giudizio di legittimità, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso cassazione.
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