La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per un reato edilizio. I motivi sono due: il primo, relativo alla riqualificazione del reato, è una doglianza inedita che richiederebbe un'indagine di fatto preclusa in sede di legittimità; il secondo, sulla particolare tenuità del fatto, è una mera riproposizione di censure già respinte dalla Corte d'Appello, la quale aveva escluso l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. a causa delle notevoli dimensioni delle opere realizzate in un'area protetta.
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